martedì, Ottobre 1, 2024
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Cospito, Consulta: "No all'ergastolo se per giudice prevalgono attenuanti"


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la parte della norma del codice che non prevede un bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in caso di recidiva. Il legale: “Grande successo”

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La Consulta apre la strada allo sconto di pena per Alfredo Cospito dichiarando illegittima la parte dell’articolo 69 del codice penale che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. In sostanza la Consulta, rispondendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sottolinea come “il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.

La norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale è “costituzionalmente illegittima nella parte in cui – spiegano i giudici costituzionali – vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo”.

Secondo la Corte, “il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69 – spiega la Consulta in una nota- Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.

LA DIFESA DI COSPITO – “Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l’applicazione. La decisione di quest’oggi della Corte costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito’’, afferma l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito.

“Rifuggendo dai tentativi di politicizzare le singole vicende giudiziarie il Giudice delle leggi ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’art. 69 comma IV nella parte in cui non prevede la possibilità della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata per i reati per i quali è prevista la pena fissa dell’ergastolo. Come avevamo sempre affermato fin dall’udienza del 5 dicembre scorso e ribadito quest’oggi – prosegue il penalista – la pena fissa dell’ergastolo è ‘ex se’ indiziata di incostituzionalità e il divieto di bilanciamento acuisce questo giudizio, impedendo al Giudice della cognizione di individualizzare la pena per il fatto commesso dall’imputato. La Corte ha condiviso il ragionamento della difesa. Un grande successo per il diritto – conclude Rossi Albertini – e per la vicenda giudiziaria involgente Alfredo Cospito’’.

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