L’indennità di preavviso viene data al lavoratore, quando il licenziamento avviene con effetto immediato e dunque, ha lo scopo di garantire un minimo di continuità economica funzionale a permettere al lavoratore di riorganizzarsi. Il lavoratore dimissionario invece è tenuto a dare il preavviso previsto da contratto per dare al datore di lavoro il tempo di trovare un sostituito. Una recente ordinanza della Cassazione (27934/21), in controtendenza con la prassi e la giurisprudenza, ha precisato che in caso di dimissioni se il datore di lavoro rinuncia al preavviso e decide di sospendere il rapporto con effetto immediato non deve pagare l’indennità al lavoratore dimissionario. Dunque, nella prassi ancora ci sono molti casi in cui l’indennità viene pagata comunque, ma l’azienda potrebbe decidere di accettare le dimissioni con effetto immediato e di non versare l’indennità, in quel caso l’unica strada per ottenerla sarebbe quella del contenzioso, che vista la pronuncia della Cassazione potrebbe non avere un esito scontato.

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