161341.t.W320.H200.M4

– Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, quindi utili e valutabili per l’accesso ai ruoli e per la carriera. È quanto ha confermato il tribunale di Trapani, nel valutare il ricorso di un lavoratore precario della scuola inserito nelle graduatorie del personale Ata.

Nella sentenza, emessa pochi giorni fa a seguito della “combinazione delle diverse norme”, il giudice ha verificato che da parte dell’amministrazione vi è stata una “interpretazione fuorviante dell’art. 2050 del D.lgs. 66/2010” e pertanto concluso che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e dunque “va riconosciuto integralmente col relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio espletato presso altra amministrazione”. Il ministero dell’Istruzione è stato, così, condannato “a riconoscere al ricorrente 16,90 punti anziché 11,50 punti per il profilo di Assistente amministrativo e 13,60 punti anziché 8,20 punti per i profili di Assistente tecnico e di Collaboratore scolastico come punteggio”.

“Sulla valutazione del servizio militare o equiparato, se successivo al conseguimento del titolo di studio, – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – i tribunali del lavoro non possono eludere quanto detto dal Consiglio di Stato, per il quale si tratta di un servizio svolto comunque per lo Stato: quindi, non può essere considerato nelle graduatorie aspecifico. I lavoratori amministrativi, tecnici e i collaboratori scolastici possono quindi ottenere la piena valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina chiedendo informazioni più dettagliate alla sede Anief loro più vicina”.

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